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Garanzia: 12 mesi

Per le auto usate, semestrali o aziendali, nel caso in cui la garanzia della casa costruttrice fosse scaduta, AUTO 3.0 tutela i propri clienti con la Garanzia Legale come da D.L. 24 del 2/2/2002.

Cos’è la garanzia legale?
La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall’origine: ad esempio un cambio con cui non si riesce ad innestare tutte le marce, diversamente promesso dal venditore. In questi casi, il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità di due anni, prevista dalla legge. Sono i casi in cui il contratto non è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto o non in grado comunque di svolgere le prestazioni concordate.

Per quali persone si applicano le garanzie?
La garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini, tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato “a scontrino” potrà avvalersi del D.Lgs24/2002 mentre un libero professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente, se il difetto di conformità riguarda un bene che è stato commercializzato tra imprese per giungere ad un consumatore finale, quest’ultimo si rivolgerà al proprio rivenditore il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti del suo distributore.

In caso di guasti all’auto in garanzia posso sempre pretendere che l’oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi?
Il consumatore deve rivolgersi al concessionario dove ha comperato il bene. Il guasto deve essere formalmente denunciato al venditore entro due mesi, altrimenti si può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, consigliamo sempre e comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del venditore. Nella raccomandata è sufficiente esporre sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la soluzione tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione.

Abbiamo visto come, letteralmente, la “Garanzia Legale” significhi semplicemente garantire che il veicolo sia “Conforme” al contratto, comunque configurato, come discusso fra venditore e acquirente.
Quindi la Garanzia Legale non significa assenza di difetti, ma coscienza dei difetti in essere o potenziali da parte dell’acquirente, prima dell’acquisto.
Di conseguenza, un veicolo consegnato “marciante”, che si guasti, può costituire una “non conformità”, solo se il guasto non dipende da normale usura del veicolo, rispetto alla percorrenza ed ad altre caratteristiche.
Il venditore può comunicare al cliente nel Certificato di Conformità alcuni elementi significativi ai fini della circolazione del veicolo, ed a quelli relativi alla necessità di interventi al veicolo secondo il memo seguente:

  • Interventi Raccomandati: da fare subito, in quanto critici per rischio di rotture, sicurezza o codice.
  • Interventi Integrativi: possono attendere, tipicamente fino al prossimo tagliando.
  • Interventi Discrezionali: difetti non critici per l’uso del veicolo, che il consumatore può eliminare o meno, in quanto a suo totale carico.